Art. 3
Prestazioni accessorie
In vigore dal 1 gen 2001
1. I corrispettivi relativi alle prestazioni accessorie effettuate in ciascuno giorno per nuovi collegamenti, allacciamenti, posa misuratori, volture di utenza e simili, quando non siano addebitati nelle bollettefatture, devono essere annotati nel registro previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con le modalità ivi previste ed entro i termini stabiliti dall', comma 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:2000-10-24;370#art-3