Art. 5

Procedimento

In vigore dal 13 gen 2001
1. Il Dipartimento dello spettacolo provvede ad istruire le istanze secondo i seguenti criteri di priorità: a) interventi in sale cinematografiche ubicate nelle regioni rientranti nell'obiettivo 1, come definito dal regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio del 21 giugno 1999, alla data di entrata in vigore del presente regolamento; b) interventi in sale cinematografiche ubicate in comuni che ne siano sprovvisti e che confinino con comuni egualmente sprovvisti; c) interventi in sale cinematografiche ubicate nei centri storici delle città capoluogo di provincia; d) interventi in sale cinematografiche ubicate in comuni con popolazione inferiore a cinquecentomila abitanti e confinanti con comuni aventi anch'essi popolazione inferiore a cinquecentomila abitanti; e) tutti gli altri interventi, per ordine cronologico di ricezione. 2. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione, salva la necessità di adempimenti istruttori che comportano la sospensione del termine, il capo del Dipartimento dello spettacolo provvede alla concessione del contributo sugli interessi, ovvero a comunicare all'interessato il rigetto della istanza, con i motivi della decisione assunta. 3. I provvedimenti di cui al comma 2 non possono disporre, per ciascun anno, interventi complessivamente superiori alla quota fissata con il decreto di cui all', comma 3. Le domande per le quali le disponibilità finanziarie annuali non sono in tutto o in parte sufficienti, acquisiscono automatica priorità per l'attribuzione del contributo, a valere sugli stanziamenti dell'anno successivo.
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Procedimento (Art. 5 Regolamento recante disposizioni per la definizione delle condizioni, della misura e delle modalita' di erogazione dei contributi in favore dell'esercizio cinematografico.) — Testo vigente | Portale Normativo