Art. 1

Oggetto

In vigore dal 13 gen 2001
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 23 luglio 1980, n. 378; Vista la legge 14 agosto 1971, n. 819; Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto l'articolo 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 1o marzo 1994, n. 153; Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492; Considerato che l'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 492 del 1998, dispone che, con l'eccezione della concessione di mutui per i film ammessi al Fondo di garanzia, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153, gli interventi statali in favore delle imprese operanti nel settore della cinematografia consistono esclusivamente in contributi in conto interessi sui mutui contratti con istituti bancari e che, a tal fine, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sono definite le condizioni, la misura e le modalità di erogazione dei contributi; Ritenuto di dover conseguentemente adeguare, in ragione delle modifiche normative sopravvenute, le disposizioni relative agli interventi in favore dell'esercizio cinematografico; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, prot. n. 15961 del 26 settembre 2000; Adotta il seguente regolamento: . Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 1o marzo 1994, n. 153, di seguito definito "decreto-legge", le modalità di intervento del Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito indicato come "il Ministero", per agevolare: a) la trasformazione, ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti, in particolare ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza dei locali di pubblico spettacolo e di quella sulla abolizione delle barriere architettoniche; b) la installazione e ristrutturazione di impianti e servizi accessori alle sale, e la installazione di casse automatiche computerizzate; c) la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi. 2. Per i fini di cui al comma 1, il Ministero eroga contributi in conto interessi sui contratti di mutuo stipulati dalle imprese italiane di esercizio cinematografico con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, anche in assenza della convenzione di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. 3. Con proprio decreto il Ministro per i beni e le attività culturali stabilisce ogni anno, nell'ambito della parte del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata al cinema, la quota da destinare all'esercizio cinematografico, per le finalità di cui al comma 1. 4. Ai fini del presente regolamento, il numero dei posti delle sale cinematografiche è individuato con riferimento a quanto autorizzato dalle commissioni provinciali di vigilanza.
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urn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2000-10-17;390#art-1

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Oggetto (Art. 1 Regolamento recante disposizioni per la definizione delle condizioni, della misura e delle modalita' di erogazione dei contributi in favore dell'esercizio cinematografico.) — Testo vigente | Portale Normativo