Art. 3
Parametri quantitativi
In vigore dal 13 gen 2001
1. Ai fini della concessione dei contributi per investimenti finalizzati alla realizzazione di una singola sala cinematografica, di capienza non inferiore a centocinquanta posti, l'ammontare massimo del costo ammissibile, entro il limite della spesa effettiva, è formato da un importo base e da un importo aggiuntivo per ogni cento posti o frazione non inferiore a cinquanta posti, ed è così stabilito:
a) importo base di lire 1.300 milioni ed importo aggiuntivo di lire 250 milioni, con il massimale complessivo di lire 3.000 milioni, per le sale di nuova edificazione;
b) importo base di lire 900 milioni ed importo aggiuntivo di lire 200 milioni con il massimale complessivo di lire 2.500 milioni, per le sale derivanti dalla trasformazione e adattamento di immobili preesistenti;
c) importo base di lire 500 milioni ed importo aggiuntivo di lire 120 milioni con il massimale complessivo di lire 1.800 milioni, per il ripristino di sale non più in esercizio.
2. Ai fini della concessione del contributo per investimenti finalizzati alla realizzazione di una multisala, l'ammontare massimo del costo ammissibile, entro il limite della spesa effettiva, è formato da un importo base e da un importo aggiuntivo per ciascuna delle sale costituenti il complesso, purchè di capienza non inferiore a cento posti, ed è così stabilito:
a) importo base di lire 1.800 milioni ed importo aggiuntivo di lire 850 milioni, con il massimale complessivo di lire 12.000 milioni, per le multisale di nuova edificazione;
b) importo base di lire 1.500 milioni ed importo aggiuntivo di lire 700 milioni, con il massimale complessivo di lire 6.000 milioni, per le multisale derivanti dalla trasformazione di una singola sala o dalla trasformazione o adattamento di immobili preesistenti.
3. Nel caso in cui gli investimenti includano l'acquisto dell'area o dell'immobile da trasformare e adattare o da ripristinare, i massimali di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono aumentati del 20 per cento e la relativa spesa può essere riconosciuta in misura non eccedente la metà dell'importo totale ammesso a fruire del contributo. Gli importi ed i massimali previsti dal comma 1 sono aumentati del 15 per cento nel caso di sala polivalente, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzazione per spettacoli teatrali.
4. Ai fini della concessione del contributo per investimenti intesi all'adeguamento strutturale, tecnologico, ambientale delle sale esistenti, di capienza non inferiore a cento posti ed alla creazione o al miglioramento dei servizi integrativi ed accessori, l'ammontare massimo del costo ammissibile è formato da un importo base di lire 500 milioni e da un importo aggiuntivo di lire 150 milioni per ogni cento posti o frazione non inferiore a cinquanta posti, con il massimale complessivo di lire 1.300 milioni.
5. Le sale di cui all'articolo 44, comma 5, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, di capienza contenuta tra gli ottanta ed i centocinquanta posti, sono ammesse agli interventi di cui al precedente comma 1, con il massimale di spesa riconoscibile di lire 250 milioni.
6. Per la realizzazione e per l'adeguamento tecnico e strutturale delle arene cinematografiche i massimali di spesa ammissibili sono stabiliti nella misura del 50 per cento di quelli indicati, rispettivamente, nei commi 1 e 4.
7. Il contributo sugli interessi dei mutui stipulati per l'acquisto dei locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi possono essere concessi con riferimento ad una spesa di lire 3.500 milioni, inclusi gli eventuali lavori di adeguamento.
8. La concessione del contributo può essere reiterata con riferimento ad una stessa sala, fino al raggiungimento del massimale di costo ammissibile nel corso di un triennio decorrente dalla prima assegnazione. In ogni altro caso le domande possono essere considerate solo dopo che si sia esaurito l'ammortamento del precedente mutuo.
9. Salvo quanto previsto dal comma 5, i contributi in conto interessi possono essere concessi in relazione a contratti di mutuo di importo non inferiore a 400 milioni di lire.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2000-10-17;390#art-3