Art. 5
Determinazione dei contributi per le unioni dei comuni e le comunità montane in base ai servizi esercitati in forma associata
In vigore dal 15 ago 2012
Determinazione dei contributi per le unioni dei comuni e le comunità montane in base ai servizi esercitati in forma associata
1. In sede di prima istituzione delle unioni, di variazione del numero dei comuni che costituiscono le stesse unioni, di variazione del numero dei servizi, ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunità montane o di variazione del numero degli stessi, i comuni interessati inviano attraverso le unioni di comuni e le comunità montane entro il termine di cui all', comma 6, apposita certificazione al fine di ottenere il contributo erariale. Le notizie sono riferite all'ultimo rendiconto approvato dai singoli enti. Per i servizi di cui non si dispongano di dati finanziari i comuni indicano dati di previsione corredati da apposita relazione esplicativa, in modo analitico, dei dati stessi.
2. Con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 31 maggio di ciascun anno vengono definiti i modelli per le certificazioni di cui al commna 1.
3. A ciascuna unione di comuni ed a ciascuna comunità montana spetta in base ai servizi esercitati in forma associata un contributo pari:
a) al 15 per cento delle spese correnti ed in conto capitale certificate ove l'ente gestisca in forma associata due servizi;
b) al 19 per cento delle spese correnti ed in conto capitale certificate ove l'ente gestisca in forma associata da tre a cinque servizi;
c) al 26 per cento delle spese correnti ed in conto capitale certificate ove l'ente gestisca in forma associata più di cinque servizi.
4. Le percentuali di cui al comma 3 sono elevate del 5 per cento per le spese certificate relative ai seguenti servizi: anagrafe e stato civile, ufficio tecnico, urbanistica e gestione del territorio e polizia locale. La percentuale di incremento spetta anche se l'esercizio associato riguarda solo tali servizi.
4-bis. Ove vengano conferite integralmente in gestione associata una o più funzioni, composte da più di due servizi individuati ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, il contributo determinato ai sensi dei commi 3 e 4 ad esse riferibile è incrementato del 10 per cento.
4-ter. Per la determinazione del contributo spettante alle unioni di comuni nelle fattispecie di cui al comma 1, le spese certificate dai singoli comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono calcolate con riferimento alla spesa media nazionale per abitante sostenuta dai comuni sino a 5.000 abitanti. Tale spesa è moltiplicata per il numero di 5.000 abitanti.
4-quater. Le unioni di comuni e le comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali che hanno ricevuto il contributo in relazione alle fattispecie previste dal comma 1 sono tenute a dimostrare l'effettivo avvio della funzionalità dei servizi per i quali è stato attribuito il contributo statale. A tale fine, con il decreto di cui al comma 2, sono stabiliti gli elementi in base ai quali è possibile valutare l'effettivo avvio dei servizi nel primo anno di funzionamento. I predetti enti sono tenuti comunque a certificare le spese correnti ed in conto capitale sostenute nel primo anno di funzionamento. Ove dette spese risultino inferiori di almeno il 10 per cento di quelle certificate per ottenere il contributo nelle fattispecie di cui al comma 1, tale differenza è recuperata in sede di attribuzione dei successivi contributi annuali.
In tale caso il recupero è proporzionale al rapporto esistente tra le spese certificate per le fattispecie di cui al comma 1 ed il contributo spettante ai sensi del presente articolo. Nel caso in cui si accerti che le unioni di comuni e le comunità montane, nelle fattispecie di cui al comma 1, non abbiano esercitato effettivamente i servizi il contributo di cui al presente articolo è revocato. Per le unioni di comuni il raffronto è effettuato tra le spese prese in considerazione ai fini dell'attribuzione del contributo per le fattispecie di cui al comma 1 e le spese sostenute nel primo anno di funzionamento definite secondo i criteri di cui al comma 5-bis.
5. Mediante apposita certificazione, da trasmettere al Ministero dell'interno, il contributo di cui al comma 1, a decorrere dall'anno successivo quello cui si riferisce la certificazione di cui al comma 4-ter, è rideterminato ogni triennio sulla base dei dati relativi alle spese correnti ed in conto capitale impegnate per i servizi esercitati in forma associata attestate dalle unioni di comuni e dalle comunità montane, nonché in relazione al miglioramento dei servizi misurato sulla base di parametri fissati con il decreto di cui al comma 2. Il contributo è comunque rideterminato a seguito di variazione del numero dei servizi esercitati in forma associata. Il contributo è aumentato del 5 per cento a favore delle unioni di comuni e delle comunità montane la cui spesa media complessiva per abitante per la gestione dei servizi sia superiore alla spesa media nazionale per abitante risultante dalle certificazioni trasmesse rispettivamente dalle unioni di comuni e dalle comunità montane.
5-bis. Il contributo da rideterminare triennalmente nei confronti delle unioni di comuni ai sensi del comma 5 è calcolato in misura pari al prodotto della spesa media per abitante certificata per il numero degli abitanti dei singoli comuni facenti parte dell'unione, considerando comunque la popolazione di ciascun ente sino ad un massimo di 5.000 abitanti. In sede di rideterminazione triennale del contributo, dalle spese certificate dalle unioni di comuni sono detratte quelle attribuibili ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. A tale fine la spesa da detrarre è pari al prodotto risultante tra la spesa media per abitante delle unioni di comuni e la popolazione dei comuni superiori a 30.000 abitanti.
5-ter. Ove le unioni di comuni e le comunità montane non trasmettano la certificazione di cui al comma 5, la quota del contributo determinata ai sensi del presente articolo e le quote di contributo di cui agli sono sospese con la possibilità della corresponsione delle stesse, all'atto della presentazione della certificazione, solo ove residuino fondi disponibili.
6. Con il decreto di cui al comma 2 vengono definiti i modelli per le certificazioni di cui ai commi 4-quater e 5 e le modalità relative alle dichiarazioni finalizzate alla rideterminazione del contributo.
Note all'articolo
- Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 20, comma 4) che "A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, approvato con decreto del Ministro dell'interno del 1° settembre 2000 n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2000-09-01;318#art-5