Art. 1

Ripartizione dei contributi complessivi

In vigore dal 15 ago 2012
IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l', comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265; Visti gli articoli 26, 26-bis e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni; Ritenuta la necessità di disciplinare i criteri di utilizzo dei contributi erariali disponibili per il finanziamento delle procedure di unione e fusione di comuni; Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l', comma 2, lettera e), del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5; Visto l', comma 164, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto l'articolo 31, comma 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto il parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 27 luglio 2000; Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Adotta il seguente regolamento: . Ripartizione dei contributi complessivi 1. La ripartizione dei contributi spettanti ai comuni derivanti da procedure di fusione, alle unioni di comuni ed alle comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali è disciplinata dalle disposizioni del presente decreto. 2. Ai comuni derivanti da procedure di fusione, alle unioni di comuni ed alle comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali spettano rispettivamente il 15, il 60 ed il 25 per cento del totale dei fondi erariali annualmente a ciò destinati in base alle disposizioni di legge vigenti. 3. Le risorse annualmente non utilizzate risultanti dalla partizione di cui al comma 1 possono essere utilizzate nel caso di insufficienza dei fondi per l'una o l'altra delle destinazioni previste.

Note all'articolo

  • Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 20, comma 4) che "A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, approvato con decreto del Ministro dell'interno del 1° settembre 2000 n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.interno:decreto:2000-09-01;318#art-1

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