Art. 3

Determinazione dei contributi per le unioni dei comuni in base alla popolazione

In vigore dal 15 ago 2012
Determinazione dei contributi per le unioni dei comuni in base alla popolazione 1. A ciascuna unione di comuni spetta in base alla popolazione un contributo per abitante pari ad una percentuale del valore nazionale medio per abitante dei contributi erariali. Le percentuali da applicare sono le seguenti: a) 5 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva sino a 3.000 abitanti; b) 6 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 3.001 a 5.000 abitanti; c) 7 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 5.001 a 10.000 abitanti; d) 8 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 10.001 a 15.000 abitanti; e) 9 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 15.001 a 20.000 abitanti; f) 5 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 20.001 a 30.000 abitanti; g) 3 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva superiore a 30.000 abitanti; g-bis) 3 per cento per le unioni di comuni ove siano presenti almeno due comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. 2. Il contributo di cui al comma 1 è rideterminato ogni dieci anni. Il contributo è comunque rideterminato a seguito di variazione del numero dei comuni che costituiscono l'unione.

Note all'articolo

  • Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 20, comma 4) che "A decorrere dall'anno 2013 sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, approvato con decreto del Ministro dell'interno del 1° settembre 2000 n. 318, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.interno:decreto:2000-09-01;318#art-3

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