Art. 5

In vigore dal 7 dic 2000
1. Le risorse di cui all', comma 1, sono destinate per un importo pari a lire 50 miliardi al cofinanziamento, mediante la corresponsione di contributi anche in conto capitale da parte del Ministero dell'ambiente, di investimenti per la tutela ambientale relativi all'uso delle energie rinnovabili o all'uso razionale dell'energia, finanziati ai sensi dell'articolo 11, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598. 2. I rapporti tra il Ministero dell'ambiente e l'Istituto di credito che gestisce il fondo di cui al predetto articolo 11 della legge n. 598 del 1994, nonché i criteri e le modalità di corresponsione del contributo di cui al comma 1, sono regolati da apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro dell'ambiente adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Nella definizione di tale rapporto convenzionale si farà riferimento ai principi e ai criteri che disciplinano l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 11 della legge n. 598/1994, nonché agli indirizzi contenuti nell'allegato A al presente regolamento. 3. Il programma degli interventi di rilievo nazionale di cui all' individua l'articolazione territoriale degli interventi e provvede all'eventuale coordinamento con analoghe azioni finanziate a valere sui programmi regionali di cui all'.
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Art. 5 Regolamento recante criteri e modalita' di utilizzazione delle risorse destinate per l'anno 1999 alle finalita' di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448. — Testo vigente | Portale Normativo