Art. 1
In vigore dal 7 dic 2000
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
di concerto con
I Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente e il relativo regolamento di organizzazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l', comma 1, della delibera CIPE in data 5 agosto 1998, con la quale è stata tra l'altro istituita, nell'ambito dello stesso CIPE, la Commissione 6 "Sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale";
Vista la delibera CIPE del 3 dicembre 1997, con la quale sono state approvate "Le linee generali della seconda comunicazione nazionale alla Convenzione sui cambiamenti climatici";
Visto, in particolare, il punto 3 della predetta delibera CIPE, il quale prevede che nella predisposizione dei programmi di contenimento delle emissioni di gas serra saranno favorite le misure che presentino un più favorevole rapporto tra risorse impegnate e risultati attesi; che siano coerenti con gli obiettivi di politica economica; che prevedano un significativo coinvolgimento degli
operatori privati; che favoriscano l'utilizzo di risorse comunitarie;
Vista la delibera CIPE 19 novembre 1998, con la quale sono state
approvate le "Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra";
Visto, in particolare, il punto 1.1, che stabilisce che per la promozione e lo sviluppo delle azioni nazionali, in attesa dell'eventuale costituzione di un apposito fondo per la protezione del clima, si farà fronte, oltre che con le linee di bilancio ordinarie di ciascuna amministrazione interessata, con le risorse finanziarie finalizzate, secondo quanto previsto dal d.d.l. collegato alla finanziaria 1999, a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili;
Visto l'articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale prevede che le aliquote delle accise sugli oli minerali siano rideterminate in conformità alle disposizioni di cui ai successivi commi, al fine di perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto;
Visto l'articolo 8, comma 7, della stessa legge, il quale prevede, tra l'altro, che a decorrere dal 1o gennaio 1999 sia istituita una imposta sui consumi di lire 1.000 per tonnellata di carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale emulsionato con il 30% di acqua, denominato "Orimulsion" (NC 2714), impiegati negli impianti di combustione, come definiti nella direttiva CEE del Consiglio del 24 novembre 1988;
Visto l'articolo 8, comma 10, della stessa legge n. 448/1998, il quale prevede che le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti siano destinate, tra l'altro, a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per la gestione delle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, recante "Disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonché l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto", convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33;
Visto, in particolare, l', comma 1, del suddetto decreto-legge, il quale autorizza per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1999 da iscriversi quanto a lire 290 miliardi in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per gli interventi di rilievo ambientale in attuazione del protocollo di Kyoto e quanto a lire 10 miliardi in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze;
Visto altresì l', comma 2, dello stesso decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono determinati i criteri e le modalità di utilizzazione delle disponibilità finanziarie di cui al comma 1 dello stesso articolo;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 2 marzo 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 17 aprile 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, effettuata con nota in data 30 maggio 2000;
Emana
il seguente regolamento:
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1. Le risorse attribuite al Ministero dell'ambiente per il 1999 dall', comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, sono destinate, per un importo complessivo di lire 290 miliardi, al finanziamento di azioni e programmi di riduzione delle emissioni di gas serra in attuazione del protocollo di Kyoto, elaborati sulla base degli indirizzi individuati nell'allegato A al presente decreto.
2. Tali risorse, al netto di quelle previste al successivo , sono destinate per una quota pari a 85 miliardi di lire al finanziamento di programmi di rilevanza nazionale e per una quota pari a 155 miliardi di lire al finanziamento di programmi delle regioni e delle province autonome.
3. Le azioni ed i programmi di cui al comma 1 sono definiti e attuati nel rispetto della normativa e degli obblighi comunitari in materia.
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