Art. 4

In vigore dal 7 dic 2000
1. Al fine del compiuto monitoraggio delle iniziative avviate, le regioni e province autonome nonché le amministrazioni centrali trasmettono al Ministero dell'ambiente entro il 31 gennaio di ciascun anno una relazione sullo stato di attuazione dei programmi e delle azioni di propria competenza, con particolare riferimento ai risultati raggiunti o previsti per la riduzione delle emissioni dei gas serra. 2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Ministero dell'ambiente trasmette al CIPE e alla Conferenza unificata una relazione di sintesi, redatta sulla base dei dati raccolti ai sensi del precedente comma 1.
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