Art. 19
Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori
In vigore dal 22 giu 2000
1. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, nè la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, nè alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavori.pubblici:decreto:2000-04-19;145#art-19