Art. 19 · Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori

Art. 19

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Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori

In vigore dal 22 giu 2000
1. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, nè la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, nè alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.
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