Art. 6
In vigore dal 28 mag 2000
1. Ai vicepresidenti delle province è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 75% di quella prevista per il presidente.
2. Agli assessori provinciali e ai presidenti dei consigli provinciali è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 65% di quella prevista per il presidente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.interno:decreto:2000-04-04;119#art-6