Art. 6

In vigore dal 28 mag 2000
1. Ai vicepresidenti delle province è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 75% di quella prevista per il presidente. 2. Agli assessori provinciali e ai presidenti dei consigli provinciali è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 65% di quella prevista per il presidente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.interno:decreto:2000-04-04;119#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 6 Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennita' di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265. — Testo vigente | Portale Normativo