Art. 5
In vigore dal 28 mag 2000
1. Ai presidenti dei consigli dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 5% di quella prevista per il sindaco.
2. Ai presidenti dei consigli di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 15.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco.
3. Ai presidenti dei consigli di comuni superiori a 15.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari a quella degli assessori di comuni della stessa classe demografica.
Storico versioni
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