Art. 5

In vigore dal 28 mag 2000
1. Ai presidenti dei consigli dei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 5% di quella prevista per il sindaco. 2. Ai presidenti dei consigli di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 15.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco. 3. Ai presidenti dei consigli di comuni superiori a 15.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari a quella degli assessori di comuni della stessa classe demografica.
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urn:nir:ministero.interno:decreto:2000-04-04;119#art-5

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Art. 5 Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennita' di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265. — Testo vigente | Portale Normativo