Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 28 mag 2000
1. Ai vicepresidenti delle province è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 75% di quella prevista per il presidente. 2. Agli assessori provinciali e ai presidenti dei consigli provinciali è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 65% di quella prevista per il presidente.
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