Art. 9

In vigore dal 12 mag 2000
1. Dopo l' sono inseriti i seguenti: "Art. 4-bis. - 1. Una somma non inferiore al 50 per cento delle disponibilità del conto speciale è utilizzata annualmente dal soggetto gestore del fondo, tramite la corresponsione di contributi finalizzati a ridurre del 70 per cento la misura del tasso di riferimento per l'industria vigente al momento della stipula del contratto, gli interessi relativi a finanziamenti consistenti in: a) mutui concessi, per le finalità di cui all', comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, da banche, enti o società finanziarie legalmente costituite e iscritte nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385; b) emissioni di titoli obbligazionari da parte di enti territoriali ai sensi dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, destinate esclusivamente alle finalità richiamate nella lettera a). 2. L'importo massimo del finanziamento considerato ai fini della corresponsione del contributo di cui al comma 1 è fissato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Con il medesimo o con distinto decreto possono essere modificate le percentuali di cui al comma 1. 3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per la durata massima di cinque anni, a partire dalla data della prima erogazione". "Art. 4-ter. - 1. L'istanza ai fini del contributo di cui all'articolo 4-bis è presentata nei termini e con le modalità di cui all', unitamente a copia autenticata della documentazione relativa al finanziamento, completa dei necessari dati di registrazione, e ad atto del soggetto finanziatore o dell'intermediario incaricato del collocamento, che evidenzia gli importi relativi agli interessi pattuiti. L'esame delle istanze è attuato nel rispetto delle priorità di cui all', comma 2. 2. L'istanza presentata per l'ammissione al finanziamento può essere convertita, su richiesta dell'interessato, per l'erogazione del contributo di cui all'articolo 4-bis, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di diniego del finanziamento". "Art. 4-quater. - 1. Il contributo di cui all'articolo 4-bis è disposto ed erogato dal soggetto gestore del fondo di cui all' della legge 14 agosto 1971, n. 819, previo assenso del capo del dipartimento dello spettacolo. 2. All'inizio di ogni esercizio finanziario il gestore del fondo delibera i contributi in conto interessi disponendone il pagamento a favore degli aventi diritto, per il tramite degli enti finanziatori, sulla base del volume dei finanziamenti concessi dal 1o gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente. 3. A tal fine i soggetti finanziatori o gli intermediari incaricati del collocamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, fanno pervenire al gestore del fondo l'estratto conto riferito al 31 dicembre dell'anno precedente con l'indicazione, per ogni singolo finanziamento, del debito per capitale, delle date di inizio e di eventuale termine del finanziamento, delle date e degli importi delle erogazioni e delle decurtazioni verificatesi nel corso dell'anno medesimo. 4. Gli estratti conto sono sottoscritti dai legali rappresentanti dei soggetti finanziatori o degli intermediari incaricati del collocamento, che sono responsabili della loro esattezza. 5. Per quanto non disposto dal presente regolamento, alla erogazione del contributo si applicano le stesse modalità e condizioni applicate dal gestore del fondo per la erogazione di contributi in conto interessi di cui all' della legge 14 agosto 1971, n. 819, in quanto compatibili".
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urn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2000-02-10;101#art-9

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Art. 9 Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1997, n. 516, recante norme per l'erogazione del finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro. — Testo vigente | Portale Normativo