Art. 2
In vigore dal 12 mag 2000
1. Il comma 1 dell' è sostituito dal seguente:
"1. Sono ammessi alle agevolazioni di cui al conto speciale previsto dall' del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito definito "conto speciale, progetti di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale, presentati da proprietari di immobili destinati stabilmente ad attività teatrale, ovvero, su delega di questi, dai gestori delle attività teatrali svolte nell'immobile, che si assumono, anche in parte, l'onere dei lavori. Le agevolazioni consistono in finanziamenti a tasso agevolato, di seguito definite "finanziamenti e in contributi in conto interessi, di seguito definiti "contributi ".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2000-02-10;101#art-2