Art. 10

In vigore dal 12 mag 2000
1. L' è sostituito dal seguente: ". - 1. Il gestore del fondo vigila sulla regolare utilizzazione del finanziamento e del contributo. 2. Il capo del dipartimento dello spettacolo, su proposta del soggetto gestore del fondo, può disporre la decadenza dal finanziamento o dal contributo nei seguenti casi: a) gli interventi oggetto del finanziamento o del contributo non hanno avuto inizio entro un anno dalla data della rispettiva erogazione; b) gli interventi oggetto del finanziamento o del contributo non sono stati definitivamente completati entro il termine contrattualmente previsto, salvo gravi e documentati motivi, immediatamente comunicati e, in ogni caso, se entro cinque anni dalla erogazione del beneficio la sala non è divenuta, per qualunque causa, utilizzabile per la sua destinazione; c) si accerta che l'immobile ha perso la destinazione a sala teatrale nel corso dei dieci anni successivi alla erogazione del finanziamento o del contributo. 3. Non possono essere presentate nuove istanze sulla base del presente regolamento, aventi ad oggetto il medesimo immobile, prima che siano trascorsi dieci anni dalla data di accoglimento di una precedente domanda". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 10 febbraio 2000 Il Ministro: Melandri Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2000 Registro n. 1 Beni e attività culturali, foglio n. 90
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Art. 10 Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 1997, n. 516, recante norme per l'erogazione del finanziamento dei lavori di restauro, ristrutturazione ed adeguamento funzionale degli immobili stabilmente adibiti a teatro. — Testo vigente | Portale Normativo