Art. 4
Obblighi connessi all'autorizzazione
In vigore dal 14 apr 2006
1. Il titolare di un'autorizzazione di cui all' è tenuto:
a) ad osservare le esigenze essenziali indicate nell', comma 2, lettera u), del decreto legislativo n. 261 del 1999;
b) a fornire informazioni agli utenti, nelle sedi della ditta o dei mandatari della medesima, circa le caratteristiche del servizio offerto con specifico riguardo alle condizioni generali di accesso, ai prezzi ed al livello di qualità, dandone comunicazione all'Autorità;
c) a non impiegare personale che risulti condannato a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi o sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione;
d) ad effettuare il versamento dei contributi riguardanti l'istruttoria e l'attività di verifica e controllo;
e) ad istituire una procedura di reclamo semplice, rapida e non onerosa per valutare le denunce di disservizi presentate dagli utenti.
f) a comunicare all'Autorità ogni eventuale modifica, estensione o riduzione degli elementi dell'autorizzazione, ai sensi dell', comma 7, del presente regolamento nonché ogni altra variazione;
g) a fornire, su richiesta dell'Autorità, informazioni sull'attività svolta per gli studi del settore di competenza dell'Autorità medesima.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.comunicazioni:decreto:2000-02-04;75#art-4