Art. 8
Disposizione transitoria
In vigore dal 15 apr 2000
1. Chiunque, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, offra al pubblico un servizio oggetto di autorizzazione generale o di autorizzazione generale ad effetto immediato deve, entro sessanta giorni dalla data anzidetta, presentare l'inerente dichiarazione e può proseguire nell'attività.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 febbraio 2000
Il Ministro: Cardinale Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 2000
Registro n. 2 Comunicazioni, foglio n. 126
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