Art. 1
Definizioni
In vigore dal 15 apr 2000
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, che ha approvato il regolamento riguardante i servizi delle corrispondenze e dei pacchi;
Visto il decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 settembre 1996, n. 537, recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle relative funzioni;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 31 dicembre 1997, riguardante la proroga delle concessioni riguardanti l'esercizio dei casellari privati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 17 febbraio 1998;
Vista la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari ed il miglioramento della qualità del servizio;
Visto l', commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1999, n. 25, legge comunitaria 1998, che ha delegato il Governo a recepire la predetta direttiva 97/67/CE;
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha trasposto la predetta direttiva 97/67/CE ed, in particolare, l', comma 1, che ha designato quale Autorità di regolamentazione del settore postale il Ministero delle comunicazioni e l' che prevede l'emanazione di un regolamento ministeriale per il conseguimento delle autorizzazioni generali relative ai servizi non rientranti nell'ambito del servizio universale;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 24 gennaio 2000;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400, de1 1988, effettuata con nota GM/122491 del 3 febbraio 2000;
Adotta
il seguente regolamento:
Definizioni
1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento si intendono per:
a) "autorizzazione generale", un'autorizzazione a svolgere un servizio non rientrante nell'ambito del servizio postale universale che si consegue sulla base dell'istituto del silenzio-assenso dopo un predeterminato periodo di tempo dalla presentazione della dichiarazione del soggetto interessato;
b) "autorizzazione generale ad effetto immediato", un'autorizzazione a svolgere un servizio non rientrante nell'ambito del servizio universale che si consegue contestualmente alla presentazione della dichiarazione del soggetto interessato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.comunicazioni:decreto:2000-02-04;75#art-1