Art. 3

Adempimenti del concessionario

In vigore dal 31 mar 2000
1. Ogni qualvolta il contribuente effettui pagamenti avvalendosi dell'agevolazione, il concessionario verifica preventivamente che il contribuente stesso sia l'effettivo beneficiario dell'agevolazione, che il relativo ammontare complessivo riportato sul documento rilasciato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato corrisponda a quello comunicato dal Ministero delle finanze e che l'importo dell'agevolazione che il contribuente utilizza in sede di versamento trovi capienza nell'ammontare dell'agevolazione concessa. Effettuate tali verifiche, il concessionario esegue le operazioni di riscossione ed annota gli estremi dell'eseguito versamento sia sul modulo, rilasciato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in suo possesso che su quello conservato dal contribuente.
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urn:nir:ministero.finanze:decreto:2000-01-31;58#art-3

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Adempimenti del concessionario (Art. 3 Regolamento recante norme concernenti le modalita' di fruizione delle agevolazioni in forma automatica e le relative regolazioni contabili, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341.) — Testo vigente | Portale Normativo