Art. 2

Adempimenti del beneficiario dell'agevolazione

In vigore dal 31 mar 2000
1. I beneficiari delle agevolazioni, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione del provvedimento di liquidazione, possono usufruire, a fini compensativi, dell'agevolazione in occasione dell'effettuazione dei versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; l'agevolazione può essere fatta valere anche su più versamenti. 2. Il beneficiario dell'agevolazione effettua le operazioni di cui al comma 1 esclusivamente presso il concessionario della riscossione competente secondo il proprio domicilio fiscale e consegna, in occasione del primo versamento per il quale intende avvalersi dell'agevolazione, uno dei due esemplari del modulo rilasciato, unitamente alla comunicazione di liquidazione dell'agevolazione, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il contribuente presenta, nel contempo, sempre al concessionario il modello di versamento nel quale va indicato l'importo dell'agevolazione che si utilizza per il pagamento ed il relativo codice-tributo.
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