Art. 2
Adempimenti del beneficiario dell'agevolazione
In vigore dal 31 mar 2000
1. I beneficiari delle agevolazioni, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione del provvedimento di liquidazione, possono usufruire, a fini compensativi, dell'agevolazione in occasione dell'effettuazione dei versamenti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; l'agevolazione può essere fatta valere anche su più versamenti.
2. Il beneficiario dell'agevolazione effettua le operazioni di cui al comma 1 esclusivamente presso il concessionario della riscossione competente secondo il proprio domicilio fiscale e consegna, in occasione del primo versamento per il quale intende avvalersi dell'agevolazione, uno dei due esemplari del modulo rilasciato, unitamente alla comunicazione di liquidazione dell'agevolazione, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il contribuente presenta, nel contempo, sempre al concessionario il modello di versamento nel quale va indicato l'importo dell'agevolazione che si utilizza per il pagamento ed il relativo codice-tributo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:2000-01-31;58#art-2