Art. 1

Trasmissione dei dati relativi alle agevolazioni

In vigore dal 31 mar 2000
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e, in particolare l', il quale, nel prevedere la possibilità di utilizzare incentivi industriali per il pagamento di imposte che affluiscono sul conto fiscale dispone, al comma 2, che con decreto del Ministro delle finanze siano approvate le norme attuative sulla regolazione contabile per i concessionari della riscossione; Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1996, n. 90, recante le norme di attuazione sulla regolazione contabile per i concessionari della riscossione nei confronti di soggetti che fruiscono di agevolazioni in forma automatica per interventi nelle aree depresse; Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica dell'8 agosto 1995; Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 18 dicembre 1997, che ha sostituito la suddetta delibera dell'8 agosto 1995; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante: "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189, recante norme di attuazione delle disposizioni in materia di versamenti in tesoreria, previste dall'articolo 24, comma 10, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, recante norme per l'individuazione della struttura di gestione prevista dall'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; Ritenuta la necessità di modificare il suddetto decreto ministeriale 24 gennaio 1996, n. 90, a seguito delle modifiche intervenute, in materia di versamenti e compensazioni, per effetto del citato decreto legislativo n. 241 del 1997; Sentiti il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 settembre 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, nota del 22 dicembre 1999, n. 3-17370/UCL; Adotta il seguente regolamento: Trasmissione dei dati relativi alle agevolazioni 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette al Ministero delle finanze, in via telematica, l'elenco delle imprese che usufruiscono delle agevolazioni, di cui all'articolo l del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, per le quali è stata effettuata la liquidazione, specificando gli estremi dei provvedimenti, la data dell'avvenuta liquidazione, e l'importo dell'agevolazione. Detta trasmissione va effettuata entro il quinto giorno successivo all'adozione del provvedimento di liquidazione. Ricevuto l'elenco il Ministero delle finanze esegue, con i dati in suo possesso, il controllo del predetto elenco e comunica al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche in via telematica, l'elenco delle imprese il cui domicilio fiscale non corrisponde a quello risultante dai propri archivi. 2. I dati di cui al comma 1, che hanno superato il controllo di cui al comma stesso, sono trasmessi dal Ministero delle finanze ai concessionari della riscossione entro il quinto giorno successivo alla comunicazione degli stessi.
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