Art. 7

Caricamento degli impianti di deposito presso gli impianti di distribuzione dei carburanti e presso i terminali adibiti al deposito temporaneo dei vapori

In vigore dal 19 dic 2017
1. Fermi restando gli altri requisiti stabiliti dalla vigente normativa, le attrezzature di caricamento e deposito presso i nuovi impianti di distribuzione dei carburanti e presso i terminali nuovi in cui è consentito il deposito temporaneo dei vapori, devono essere conformi, per progettazione e funzionamento, alle disposizioni tecniche dell'allegato IV a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 4 novembre 1997, n. 413. 2. Le disposizioni tecniche dell'allegato IV si applicano agli impianti di distribuzione dei carburanti e ai terminali preesistenti a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera n)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
  • Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183, ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera n)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza.

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Caricamento degli impianti di deposito presso gli impianti di distribuzione dei carburanti e presso i terminali adibiti al deposito temporaneo dei vapori (Art. 7 Regolamento recante norme tecniche per l'adeguamento degli impianti di deposito di benzina ai fini del controllo delle emissioni dei vapori.) — Testo vigente | Portale Normativo