Art. 2
Definizioni
In vigore dal 19 dic 2017
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "benzina": ogni derivato del petrolio, con o senza additivi, corrispondente ai seguenti codici doganali: NC 27100026 - 27100027 - 27100029 - 27100032 - 27100034 - 27100036, o che abbia una tensione di vapore Reid pari o superiore a 27,6 kilopascal, pronto all'impiego quale carburante per veicoli a motore, ad eccezione del gas di petrolio liquefatto (GPL);
b) "vapori": composti aeriformi che evaporano dalla benzina;
c) "vapori di ritorno": vapori provenienti dagli impianti di deposito presso gli impianti di distribuzione carburante in fase di caricazione;
d) "vapori residui": vapori che rimangono nella cisterna dopo lo scarico di benzina all'impianto di distribuzione carburanti;
e) "terminale": ogni struttura adibita al caricamento e allo scaricamento di benzina in/da veicolo-cisterna, carro-cisterna o nave, ivi compresi gli impianti di deposito presenti nel sito della struttura;
f) "impianto di distribuzione dei carburanti": ogni impianto in cui la benzina è erogata nei serbatoi di carburante dei veicoli a motore da un impianto di deposito fisso;
g) "impianto di deposito": ogni serbatoio fisso adibito allo stoccaggio di benzina presso un terminale;
h) "impianto di caricamento": ogni impianto di un terminale ove la benzina può essere caricata in cisterne mobili. Gli impianti di caricamento per i veicoli-cisterna comprendono una o più "torri di caricamento";
i) "torre di caricamento": ogni struttura di un terminale mediante la quale la benzina può essere, in un dato momento, caricata in un singolo veicolo-cisterna;
l) "deposito temporaneo di vapori": il deposito temporaneo di vapori in un impianto di deposito a tetto fisso presso un terminale prima del trasferimento e del successivo recupero in un altro terminale.
Il trasferimento dei vapori da un impianto di deposito ad un altro nello stesso terminale non è considerato deposito temporaneo di vapori ai sensi della presente direttiva;
m) "dispositivo di recupero dei vapori": l'attrezzatura per il recupero di benzina dai vapori, compresi gli eventuali sistemi di deposito temporaneo dei vapori di un terminale;
n) "cisterna mobile": una cisterna di capacità superiore ad 1m3, trasportata su strada, per ferrovia o per via navigabile e adibita al trasferimento di benzina da un terminale ad un altro o da un terminale ad un impianto di distribuzione di carburanti;
o) "veicolo-cisterna": un veicolo adibito al trasporto su strada della benzina che comprenda una o più cisterne;
p) "cisterna fissa": una cisterna fissata per costruzione stabilmente su di un veicolo (che diviene veicolo- cisterna) o facente parte integrante del telaio di un veicolo;
q) "carro-cisterna": un complesso costituito da una sovrastruttura che comprende una o più cisterne ed i loro equipaggiamenti, ed un telaio munito dei propri equipaggiamenti (ruote, sospensioni) destinato al trasporto di benzine su rotaia;
r) "nave, nave-cisterna": una nave destinata alla navigazione interna quale definita nel capitolo 1 della direttiva 82/714/CEE del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, destinata al trasporto di benzine in cisterne da carico;
s) "preesistente":
1) riferito agli impianti di deposito e di caricamento della
benzina, ogni impianto per il quale è stata concessa
un'autorizzazione specifica di costruzione prima del 3 dicembre 1997, in conformità alla legislazione nazionale vigente;
2) riferito agli impianti di distribuzione dei carburanti, ogni
installazione realizzata con concessione rilasciata antecedentemente al 3 dicembre 1997;
3) riferito alle cisterne mobili, ogni cisterna di tipo omologato prima del 3 dicembre 1997 e costruita entro due mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, nonché ogni cisterna
costruita ed approvata in unico esemplare prima del 3 dicembre 1997;
t) "nuovo": impianto di deposito della benzina, impianto di caricamento, impianto di distribuzione dei carburanti e cisterna mobile non rientrante nella definizione della lettera s);
u) "quantità movimentata": la quantità totale annua massima di benzina caricata in cisterne mobili da un impianto di deposito di un terminale o scaricata da cisterne mobili presso un impianto di distribuzione dei carburanti nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;
v) "valore di riferimento": il valore orientativo fornito per la valutazione generale della congruità delle misure tecniche che figurano negli allegati; non è un valore limite rispetto al quale misurare le prestazioni dei singoli impianti, terminali e impianti di distribuzione dei carburanti;
z) "responsabile del terminale": soggetto preposto alla gestione dell'impianto;
aa) "amministrazione competente": l'amministrazione preposta al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera n)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
- Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183, ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera n)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente:decreto:2000-01-21;107#art-2