Art. 5
Caricamento e scaricamento di cisterne mobili presso i terminali
In vigore dal 19 dic 2017
1. Fermi restando gli altri requisiti stabiliti dalla vigente normativa, i nuovi impianti di caricamento devono essere conformi, per progettazione e funzionamento alle disposizioni tecniche dell'allegato II i nuovi terminali con impianti di caricamento per veicoli-cisterna devono essere dotati di almeno una torre di caricamento che soddisfi le specifiche relative alle attrezzature per il caricamento dal basso previste dall'allegato III, a decorrere dall'entrata in vigore della legge 4 novembre 1997, n. 413.
2. Le disposizioni tecniche del comma 1 si applicano agli impianti preesistenti per il caricamento dei veicolicisterna, dei carro-cisterna e/o delle navi:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto se la quantità movimentata è superiore a 150.000 tonnellate/anno;
b) dal 1o gennaio 2002 se la quantità movimentata è superiore a 25.000 tonnellate/anno;
c) dal 1o gennaio 2005 negli altri casi.
3. dal 1o gennaio 2005 le prescrizioni relative alle attrezzature per il caricamento dal basso previste nell'allegato III si applicano a tutte le torri di caricamento di veicoli-cisterna di tutti i terminali.
4. In via derogatoria le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, si applicano ai terminali preesistenti con una quantità movimentata inferiore a 10.000 tonnellate/anno entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Fino alle date di adeguamento di cui ai commi 3 e 4 deve essere garantita presso i terminali l'agibilità delle operazioni di caricamento anche per i veicoli-cisterna con caricamento dall'alto.
Dopo tali date, fermo restando quanto previsto al comma 3, è consentita l'agibilità delle operazioni di caricamento ai veicoli cisterna a scomparti tarati adeguati come previsto al comma 5 dell'.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera n)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
- Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183, ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera n)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente:decreto:2000-01-21;107#art-5