Art. 7

Procedimento per la concessione

In vigore dal 29 apr 2000
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i servizi provvedono ad assicurare la massima diffusione, con i mezzi ritenuti più adeguati, delle informazioni relative alle modalità di fruizione degli incentivi finanziati dal Fondo. 2. Il servizio può richiedere al datore di lavoro, a corredo del programma per l'ammissione agli incentivi, i documenti ritenuti utili per la valutazione in ordine alla concessione del beneficio, prevedendo idonee forme di autocertificazione. 3. Il servizio approva o respinge i programmi presentati entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei programmi, di cui all', a meno che, entro tale termine, il servizio medesimo non richieda informazioni integrative. In ogni caso, il termine di cui al presente comma non può essere differito per più di trenta giorni.
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