Art. 4

Modalità di ripartizione delle risorse

In vigore dal 29 apr 2000
1. La ripartizione delle risorse del Fondo alle regioni, sulla base dei criteri di cui all', è stabilita entro il 1o marzo di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2001, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I datori di lavoro interessati presentano al servizio il programma diretto ad ottenere le misure agevolative entro il 30 giugno di ciascun anno. Le regioni comunicano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale per l'impiego, entro il 30 novembre di ogni anno, il numero dei programmi ammessi agli incentivi di cui all'articolo 13, comma 1, della citata legge n. 68 del 1999 e trasmettono una relazione sullo stato delle iniziative dirette a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, sugli scopi perseguiti e sui risultati ottenuti in termini di incremento occupazionale, secondo i criteri di cui all'. 2. Al fine di consentire l'immediata attivazione delle misure finanziate con le modalità di cui al presente regolamento, limitatamente all'anno 2000, la valutazione di cui al comma 1 e la ripartizione delle risorse del Fondo vengono effettuate entro il 31 maggio, tenuto conto, per ciascuna regione, dell'indice numerico del rapporto tra numero di lavoratori iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio e lavoratori non occupati nella stessa regione nonché dei dati disponibili relativi all'entità delle concrete iniziative in corso nelle singole regioni, dirette ad agevolare l'inserimento lavorativo mirato dei disabili. Unicamente con riferimento all'anno 2000, i datori di lavoro presentano i programmi di cui all' entro il 30 giugno e le regioni effettuano gli adempimenti di cui al comma 1 entro il 31 ottobre.
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