Art. 6
Ammissione agli incentivi
In vigore dal 29 apr 2000
1. A seguito della ripartizione effettuata con le modalità e secondo i criteri di cui agli , il servizio, nell'ambito delle disponibilità assegnate, ammette agli incentivi di cui all'articolo 13, comma 1, della legge n. 68 del 1999 i programmi che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 11 della citata legge, con particolare attenzione per le seguenti iniziative:
a) programmi diretti all'avviamento lavorativo dei disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, della legge n. 68 del 1999, in particolare dei lavoratori con handicap intellettivo e psichico;
b) programmi che prevedono forme di inserimento lavorativo stabile;
c) programmi che prevedono percorsi formativi con applicazione e sviluppo di tecnologie compensative, in particolare diretti a settori innovativi di attività;
d) programmi che comportino modalità e tempi innovativi di lavoro;
e) programmi che favoriscano l'inserimento lavorativo delle donne disabili.
2. Nella valutazione ai fini dell'ammissione agli incentivi, sono privilegiati i programmi di cui al comma 1, lettera a). A parità di requisiti, il servizio concede le agevolazioni ai programmi secondo l'ordine di presentazione delle relative domande.
3. Il servizio può ammettere alle agevolazioni anche i programmi presentati dopo il termine del 30 giugno di ciascun anno, e del 31 maggio limitatamente all'anno 2000, di cui all', commi 1 e 2, e comunque non oltre il 31 ottobre dello stesso anno, nei limiti delle disponibilità residue delle risorse assegnate in esito ai finanziamenti erogati ai sensi del comma 1.
4. Ai fini della concessione degli incentivi di cui al comma 1, il servizio può elaborare modelli di convenzione di inserimento lavorativo, sulla base di quanto previsto dal citato articolo 11 della legge n. 68 del 1999, l'adesione ai quali consente l'accesso alle predette agevolazioni, nei limiti delle risorse disponibili, fermo restando quanto previsto dal citato comma 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:2000-01-13;91#art-6