Art. 5

In vigore dal 17 mar 2000
1. Ai fini di cui all', commi 1 e 2 e all', le singole istituzioni scolastiche forniscono annualmente all'amministrazione della pubblica istruzione, anche su supporto informatico, i dati riguardanti la spesa complessiva sostenuta per la dotazione libraria da ogni classe della scuola secondaria di primo grado e dalle classi dei primi due anni di corso della scuola secondaria superiore. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 7 dicembre 1999 Il Ministro: Berlinguer Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2000 Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 42
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:1999-12-07;547#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo