Art. 4
In vigore dal 17 mar 2000
1. Al termine di ogni biennio, con decreto del Ministro della pubblica istruzione da adottare ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, previa verifica dello stato di attuazione delle disposizioni in materia di criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola dell'obbligo, si provvede alle eventuali modifiche dei criteri stessi.
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