Art. 3
In vigore dal 17 mar 2000
1. Per quanto riguarda la scuola elementare sono confermate le norme e le avvertenze per la compilazione dei libri di testo di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 300 del 23 gennaio 1986, n. 578 del 31 dicembre 1987 e n. 161 del 26 febbraio 1988 e ai decreti del Ministro della pubblica istruzione 25 marzo 1994 e 31 maggio 1995, salva la possibilità di realizzare i testi in sezioni a se stanti, sciolte, fascicolate, o rilegate, ciascuna afferente a momenti significativi del curricolo, mantenendo comunque ferme le caratteristiche relative al numero delle pagine e al formato di cui ai predetti decreti. Per la determinazione del prezzo dei libri di testo nella scuola elementare e per i successivi aggiornamenti seguitano ad applicarsi i criteri di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 aprile 1999. Le determinazioni relative all'aggiornamento dei prezzi sono assunte con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:1999-12-07;547#art-3