Art. 5
Adempimenti contabili e documentali
In vigore dal 31 dic 1999
1. Le associazioni sportive di cui all', comma 1, sono tenute ad osservare gli adempimenti contabili e documentali previsti dall' della legge 16 dicembre 1991, n. 398, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, che disciplina l'imposta sugli spettacoli, e dal decreto ministeriale 18 maggio 1995 concernente l'approvazione dei modelli di distinta e di dichiarazione di incasso e delle relative modalità di compilazione per le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le pro loco.
2. I proventi di cui all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), della legge 13 maggio 1999, n. 133, che non concorrono alla formazione del reddito sono annotati separatamente nella distinta o nella dichiarazione di incasso previste dal decreto ministeriale 18 maggio 1995.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2000, in luogo degli adempimenti contabili e documentali di cui ai precedenti commi, le associazioni sportive di cui al comma 1 assolvono gli obblighi contabili e documentali secondo le disposizioni previste dal regolamento da emanare in attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, concernente modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli.
4. I medesimi soggetti di cui al comma 1 conservano, altresì, copia della documentazione relativa ai propri incassi e pagamenti per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
5. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio le associazioni sportive dilettantistiche di cui all', comma 1, redigono un apposito rendiconto, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione nell'ambito della quale vengono realizzati i proventi di cui al comma 3 dell'.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 26 novembre 1999
Il Ministro: Visco Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1999
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 347
Storico versioni
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