Art. 2

Applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta sui compensi comunque denominati

In vigore dal 31 dic 1999
Applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta sui compensi comunque denominati 1. I compensi comunque denominati, comprese le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari, erogati da società o associazioni sportive dilettantistiche per prestazioni inerenti alla propria attività, non costituiscono reddito per il percipiente persona fisica per un importo di L. 90.000 per ciascuna prestazione e comunque fino all'importo massimo complessivo annuo di L. 6.000.000. 2. La parte dei compensi che eccede i predetti limiti costituisce interamente reddito per il percipiente persona fisica, senza le esclusioni, riduzioni o deduzioni previste per le singole categorie reddituali; le società o associazioni sportive dilettantistiche eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo d'imposta nella misura fissata, per il primo scaglione di reddito, dall'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi e maggiorata delle aliquote di compartecipazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche. All'atto del pagamento i percipienti autocertificano alle società o associazioni sportive dilettantistiche eventuali compensi della stessa natura loro erogati da altri soggetti. 3. I soggetti che erogano i compensi di cui al presente articolo certificano comunque ai percipienti i compensi corrisposti, anche se non assoggettati a ritenuta, e presentano, con le ordinarie modalità, la dichiarazione dei sostituti d'imposta. 4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si considerano: a) società sportive dilettantistiche, il Coni, le Federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e qualunque altro organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia da essi riconosciuto; b) compensi per le prestazioni inerenti la propria attività, quelli corrisposti per promuovere l'attività sportiva dilettantistica. Sono esclusi, invece, quelli erogati dall'organismo ai propri lavoratori dipendenti assunti per lo svolgimento delle attività amministrative o, in generale, di gestione dell'organismo stesso, nonché quelli corrisposti ad artisti o professionisti di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, o ad esercenti attività d'impresa di cui all'articolo 51, comma 1, dello stesso testo unico. 5. La disciplina fiscale dell'attività sportiva dilettantistica di cui al presente articolo sostituisce quella contenuta nella legge 25 marzo 1986, n. 80. I riferimenti alla predetta legge n. 80 del 1986 contenuti nell'articolo 81, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi e nelle altre disposizioni di carattere fiscale, devono intendersi operati all'articolo 25, comma 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e alle norme di attuazione recate dal presente decreto.
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