Art. 1
Proventi che non concorrono alla formazione del reddito
In vigore dal 31 dic 1999
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale, che modifica l'attuale regime fiscale delle associazioni sportive dilettantistiche;
Visto, in particolare, il comma 7 del citato articolo 25 il quale dispone che con decreto del Ministro delle finanze sono emanate le relative modalità di attuazione, nonché le procedure di controllo;
Visto, altresì, il comma 8 dell'articolo 25 della citata legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale prevede che le disposizioni di cui al comma 7 del medesimo articolo si applicano a tutti i soggetti che organizzano o promuovono attività sportiva con l'impegno di atleti che non rivestono la qualifica di professionisti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, con cui è stata riordinata la disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
Vista la legge 16 dicembre 1991, n. 398, che detta disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, e, in particolare, l'articolo 17, che sostituisce il sesto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che detta disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni e dei versamenti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell', comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Atteso che occorre provvedere all'emanazione del citato decreto del Ministro delle finanze previsto dal comma 7 dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 30 agosto 1999;
Vista la comunicazione n. 3-15414 del 14 ottobre 1999 inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
Adotta
il seguente regolamento:
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Proventi che non concorrono
alla formazione del reddito
1. Le disposizioni dell'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, si applicano alle associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali, purchè riconosciute da enti di promozione sportiva, che si avvalgono delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 398.
2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 18 maggio 1999, data di entrata in vigore della legge n. 133 del 1999, le associazioni sportive dilettantistiche di cui al comma 1, che hanno conseguito nel periodo d'imposta precedente proventi per un importo non superiore a 360 milioni di lire, possono avvalersi delle disposizioni di cui alla citata legge n. 398 del 1991.
3. Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, non concorrono a formare il reddito imponibile delle associazioni sportive dilettantistiche indicate nel comma 1 i proventi derivanti dallo svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e quelli realizzati a seguito di raccolte di fondi effettuate con qualsiasi modalità, purchè le attività e le raccolte di fondi anzidette abbiano carattere di occasionalità e saltuarietà. Detti proventi non concorrono a formare il reddito imponibile fino all'ammontare complessivo conseguito dalle medesime associazioni nel corso di un periodo d'imposta, nell'ambito di due manifestazioni e comunque per un importo non superiore al limite fissato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per i beni e le attività culturali.
4. Le disposizioni concernenti i proventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 25 della legge n. 133 del 1999 si applicano, per le associazioni indicate nello stesso comma, in luogo delle disposizioni recate dall'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. I proventi di cui al comma 3, nei limiti ivi indicati, non si computano ai fini della determinazione dell'importo stabilito per avvalersi delle disposizioni di cui all', comma 1, della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e del reddito imponibile di cui all', comma 5, della medesima legge, se conseguiti a seguito di manifestazioni realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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