Art. 1
Partecipazione alle commissioni
In vigore dal 28 gen 2000
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 luglio 1998, n. 323, con il quale è stato emanato il regolamento che
disciplina gli esami di Stato e, in particolare, gli ;
Visto l'articolo 205, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi in materia di istruzione;
Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 359;
Visto il decreto ministeriale 17 febbraio 1999, n. 149;
Ritenuto, sulla base dei riscontri registrati negli esami dell'anno scolastico 1998-99, di modificare parzialmente i criteri e le modalità di nomina e designazione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato;
Visto l', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, n. 219/99 espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 25 ottobre 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell', comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 7434 del 4 novembre 1999);
Adotta il seguente regolamento:
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Partecipazione alle commissioni
1. La partecipazione ai lavori delle commissioni degli esami di Stato rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:1999-11-08;518#art-1