Art. 3
Nomina e formazione delle commissioni
In vigore dal 28 gen 2000
1. Le commissioni sono nominate dal Ministero della pubblica istruzione.
2. Ogni commissione è composta da un presidente esterno all'istituto e da non più di otto membri, dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all'istituto.
3. Ogni due commissioni d'esame sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle commissioni stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna commissione e, comunque, non superiore a quattro.
4. Di norma, i commissari esterni ed interni sono nominati in numero complessivo non superiore a sei. Qualora sia necessario superare il predetto limite, rimane fermo il numero massimo di commissari di cui al comma 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:1999-11-08;518#art-3