Art. 3
Procedimento di riconoscimento
In vigore dal 18 dic 1999
1. La presenza dei requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana è attestata dal legale rappresentante dell'impresa nazionale, mediante dichiarazione resa, ai sensi dell' della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, al Dipartimento dello spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali. Ai sensi dell'articolo 4, comma 12-bis, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la ricevuta della presentazione della dichiarazione equivale al riconoscimento di nazionalità italiana.
2. Il Dipartimento dello spettacolo può verificare la sussistenza dei requisiti di cui all' e, in loro difetto, può disporre, con provvedimento motivato del capo del Dipartimento, da notificare all'interessato, l'annullamento della dichiarazione di nazionalità italiana e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove possibile, l'interessato provveda a conformare l'opera alle disposizioni di cui all', comma 2, entro il termine prefissatogli dall'amministrazione.
3. Il provvedimento espresso di riconoscimento di nazionalità dell'opera può essere richiesto dall'impresa produttrice italiana al Capo del Dipartimento dello spettacolo con apposita istanza, presentata almeno trenta giorni prima dell'inizio della lavorazione dell'opera.
4. Con il provvedimento di cui al comma 3 possono essere concesse deroghe per ragioni artistiche o produttive al possesso dei requisiti di cui alle lettere g), h), i), l), m) del comma 2 dell'.
5. Le opere dichiarate di nazionalità italiana vengono iscritte, all'atto del riconoscimento di nazionalità, ai sensi dei commi 1 e 3, in appositi elenchi istituiti presso il Dipartimento dello spettacolo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 13 settembre 1999
Il Ministro: Melandri Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1999
Registro n. 2 Beni e attività culturali, foglio n. 20
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:1999-09-13;457#art-3