Art. 1

Definizioni

In vigore dal 18 dic 1999
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 2 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, in legge 1 marzo 1994, n. 153; Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3; Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122; Considerato di dover procedere alla definizione dei criteri per l'assegnazione della nazionalità italiana ai prodotti audiovisivi ai fini degli accordi di coproduzione e di partecipazione in associazione, ai sensi dell', comma 2, della citata legge n. 122 del 1998; Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi del Governo, reso nell'adunanza del 30 agosto 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, prot. n. 17099 del 7 settembre 1999; Adotta il seguente regolamento: . Definizioni 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell', comma 2, della legge 30 aprile 1998, n. 122, i criteri per l'assegnazione della nazionalità italiana ai prodotti audiovisivi, ai soli fini degli accordi di coproduzione e di partecipazione in associazione con imprese di nazionalità non italiana. 2. Ai fini del presente regolamento, per "prodotto audiovisivo" o "opera audiovisiva" si intende l'opera di lungometraggio, cortometraggio, di animazione, come definita dall'articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, realizzata su supporti di qualsiasi natura, con contenuto narrativo o documentaristico, purchè sia opera dell'ingegno, ai sensi della legislazione sul diritto d'autore, e sia destinata al pubblico, prioritariamente per il tramite della trasmissione televisiva. 3. Per "impresa nazionale di produzione audiovisiva" si intende l'impresa, con capitale sociale appartenente in maggioranza a persone fisiche o giuridiche di nazionalità italiana, avente sede legale e domicilio fiscale in Italia e con amministratori in maggioranza italiani, che svolge in Italia la maggior parte della sua attività ed è titolare dei diritti di utilizzazione dell'opera. 4. Per "opera audiovisiva in coproduzione" o "compartecipazione" si intende l'opera prodotta in comune da imprese nazionali, ai sensi del comma 3, con imprese aventi sede legale al di fuori del territorio nazionale, secondo le disposizioni di cui all'.
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urn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:1999-09-13;457#art-1

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