Art. 2
Riconoscimento della nazionalità italiana
In vigore dal 18 dic 1999
1. Possono essere riconosciute di nazionalità italiana le opere audiovisive realizzate in coproduzione o in compartecipazione con imprese di altre nazioni, in base ad accordi internazionali di reciprocità. In mancanza di accordo internazionale, la compartecipazione può essere autorizzata, ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Commissione per il credito cinematografico, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale.
2. Le componenti artistiche e tecniche dell'opera da prendere in considerazione sono:
a) regista italiano;
b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;
d) interpreti principali in maggioranza italiani;
e) interpreti secondari per almeno il settantacinque per cento del loro numero complessivo italiani;
f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
g) direttore della fotografia italiano;
h) montatore italiano;
i) autore della musica italiano;
l) scenografo italiano;
m) costumista italiano.
3. La nazionalità italiana delle opere in coproduzione o in compartecipazione è riconosciuta alle opere audiovisive che:
a) prevedono una quota di partecipazione dell'impresa nazionale alla produzione non inferiore al venti per cento del costo dell'opera, salvo deroghe concesse con il decreto adottato ai sensi del comma 1;
b) presentano complessivamente almeno una delle componenti di cui all', comma 2, lettere a), b), c), nonché una delle componenti di cui all', comma 2, lettere d) e) ed f); due delle componenti di cui all', comma 2, lettere g), h), i), l), e m).
4. Il numero delle opere che ciascuna impresa nazionale può realizzare in coproduzione con quota minoritaria non può superare il doppio di quelle realizzate dalla medesima, da sola o in coproduzione con quota maggioritaria, riconosciute nazionali da non oltre due anni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:1999-09-13;457#art-2