Art. 2

Riconoscimento della nazionalità italiana

In vigore dal 18 dic 1999
1. Possono essere riconosciute di nazionalità italiana le opere audiovisive realizzate in coproduzione o in compartecipazione con imprese di altre nazioni, in base ad accordi internazionali di reciprocità. In mancanza di accordo internazionale, la compartecipazione può essere autorizzata, ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Commissione per il credito cinematografico, per singole iniziative di carattere culturale e imprenditoriale. 2. Le componenti artistiche e tecniche dell'opera da prendere in considerazione sono: a) regista italiano; b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani; c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani; d) interpreti principali in maggioranza italiani; e) interpreti secondari per almeno il settantacinque per cento del loro numero complessivo italiani; f) ripresa sonora diretta in lingua italiana; g) direttore della fotografia italiano; h) montatore italiano; i) autore della musica italiano; l) scenografo italiano; m) costumista italiano. 3. La nazionalità italiana delle opere in coproduzione o in compartecipazione è riconosciuta alle opere audiovisive che: a) prevedono una quota di partecipazione dell'impresa nazionale alla produzione non inferiore al venti per cento del costo dell'opera, salvo deroghe concesse con il decreto adottato ai sensi del comma 1; b) presentano complessivamente almeno una delle componenti di cui all', comma 2, lettere a), b), c), nonché una delle componenti di cui all', comma 2, lettere d) e) ed f); due delle componenti di cui all', comma 2, lettere g), h), i), l), e m). 4. Il numero delle opere che ciascuna impresa nazionale può realizzare in coproduzione con quota minoritaria non può superare il doppio di quelle realizzate dalla medesima, da sola o in coproduzione con quota maggioritaria, riconosciute nazionali da non oltre due anni.
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