Art. 3
Modalità attuative
In vigore dal 11 ott 2001
1. L'istruttoria dei progetti è svolta dalle regioni e dalle province autonome sulla base degli indicatori definiti con decreto del Ministero per le politiche agricole d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome.
2. Il monitoraggio dell'attuazione del regime di aiuti di cui al presente decreto è svolto dal Ministero per le politiche agricole, che si avvale di un comitato tecnico.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 24 settembre - 5 ottobre 2001, n. 334 (in G.U. 1ª s.s. 10/10/2001, n. 39), "Dichiara che non spetta allo Stato disciplinare, nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con regolamento ministeriale, il regime degli aiuti in favore delle aziende agricole e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, istituito dall'art. 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e conseguentemente annulla in parte qua gli artt. 1, 2 e 3 del decreto del Ministro per le politiche agricole 11 settembre 1999, n. 401 (Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 1, commi 3 e 4, del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, per la concessione di aiuti a favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo)".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1999-09-11;401#art-3