Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

In vigore dal 11 ott 2001
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto l', commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole; Visti gli articoli 18 e 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il regolamento (CE) del Consiglio del 20 maggio 1997, n. 950; Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato relativi agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli 96/C/29/03, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C/29 del 2 febbraio 1996; Tenuto conto degli obiettivi prefissati dalla Conferenza di Kyoto del 1 -11 dicembre 1997, in materia di riduzione delle emissioni gassose nocive; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministro dell'ambiente; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome; Visto il parere del Consiglio di Stato n. 74/99, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 aprile 1999; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 12 maggio 1999, n. 6553; Adotta il seguente regolamento: . Finalità e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento detta le disposizioni generali e le modalità applicative in attuazione dei commi 3 e 4 dell' del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, per la concessione di aiuti e di interventi diretti, in coerenza con la politica agricola, energetica ed ambientale nazionale e dell'Unione europea e con gli impegni assunti nella Conferenza di Kyoto del 1 -11 dicembre 1997, rispettivamente a favore della produzione e della utilizzazione di biomassa da destinare a finalità energetiche e per la diffusione e l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo ed agroindustriale. 2. Le disposizioni previste dal presente regolamento sono notificate alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato e determinano la base giuridica per l'ammissibilità degli aiuti. Esse sono operative solo successivamente all'ottenimento del parere di conformità da parte della Commissione europea. 3. Ai fini del presente regolamento sono considerate biomasse: la legna da ardere, altri prodotti e residui lignocellulosici puri, sottoprodotti di coltivazioni agricole, ittiche e di trasformazione agroindustriale, colture agricole e forestali dedicate, liquami e reflui zootecnici e acquicoli. 4. Ai fini del presente regolamento sono considerate fonti rinnovabili di energia anche il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree ed il moto ondoso.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 24 settembre - 5 ottobre 2001, n. 334 (in G.U. 1ª s.s. 10/10/2001, n. 39), "Dichiara che non spetta allo Stato disciplinare, nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con regolamento ministeriale, il regime degli aiuti in favore delle aziende agricole e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, istituito dall'art. 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e conseguentemente annulla in parte qua gli artt. 1, 2 e 3 del decreto del Ministro per le politiche agricole 11 settembre 1999, n. 401 (Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 1, commi 3 e 4, del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, per la concessione di aiuti a favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo)".

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Pro

urn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1999-09-11;401#art-1

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