Art. 2

Regimi di aiuto e beneficiari

In vigore dal 11 ott 2001
1. Gli aiuti per l'utilizzo ai fini energetici delle produzioni agricole e forestali sono concessi ai soggetti di cui all'articolo 12, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) 20 maggio 1997, n. 950, che intendono destinare a fini energetici le loro produzioni. Gli aiuti consistono in contributi, in conto capitale o interessi, per investimenti finalizzati, all'autoproduzione aziendale o il recupero di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili e di sistemi idonei a ridurre i consumi energetici, nonché per la realizzazione di progetti, con esse coordinati, di assistenza tecnica. 2. Per le coltivazioni energetiche dedicate è previsto un regime di aiuti in termini di partecipazione ai maggiori costi sostenuti per la produzione sperimentale, da calcolarsi per ettaro in funzione del valore energetico della produzione e del livello di intensità colturale cui la produzione è soggetta. Gli aiuti sono concessi, previa stipula di un contratto di fornitura, alle sole produzioni destinate ad uso industriale e non possono riguardare colture già ammesse ad uno specifico regime di aiuti comunitario. 3. Gli aiuti per la produzione di energia nel settore agricolo da fonti rinnovabili sono concessi ai soggetti di cui all'articolo 12, paragrafi 3 e 4, del regolamento del Consiglio del 20 maggio 1997, n. 950. 4. Gli aiuti consistono in contributi in conto capitale o interessi per la realizzazione di impianti per l'autoproduzione o il recupero di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili di energia e di sistemi idonei a limitare l'inquinamento e a ridurre i consumi energetici, nella misura massima prevista dai regolamenti del Consiglio del 20 maggio 1997, numeri 950 e 951. 5. Per i progetti di autoproduzione energetica presentati da soggetti costituiti in forme giuridiche societarie rappresentative dei produttori agricoli e forestali sono altresì ammesse le spese per la costituzione e per il funzionamento amministrativo, comprese le spese per il personale assunto, per una durata quinquennale ed in misura decrescente, in rapporto alle spese reali sostenute nell'anno considerato. L'utilizzo di produzioni forestali, non strettamente aziendali, è vincolato alla predisposizione di piani di assestamento forestale. 6. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi a condizione che sussista un progetto unitario per le finalità di cui all'.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 24 settembre - 5 ottobre 2001, n. 334 (in G.U. 1ª s.s. 10/10/2001, n. 39), "Dichiara che non spetta allo Stato disciplinare, nei confronti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, con regolamento ministeriale, il regime degli aiuti in favore delle aziende agricole e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, istituito dall'art. 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e conseguentemente annulla in parte qua gli artt. 1, 2 e 3 del decreto del Ministro per le politiche agricole 11 settembre 1999, n. 401 (Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 1, commi 3 e 4, del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173, per la concessione di aiuti a favore della produzione ed utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nel settore agricolo)".

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urn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1999-09-11;401#art-2

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