Art. 6

Contenuto minimo della cartella di pagamento

In vigore dal 1 ott 1999
1. Il contenuto minimo della cartella di pagamento è costituito dagli elementi che, ai sensi dell', commi 1 e 2, devono essere elencati nel ruolo, ad eccezione della data di consegna del ruolo stesso al concessionario e del codice degli articoli di ruolo e dell'ambito. 2. Ai fini dell'esposizione nella cartella di pagamento delle indicazioni di cui all', comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ciascun soggetto creditore fornisce al CNC le avvertenze concernenti le modalità e i termini di impugnazione relativi alle proprie entrate, redatte in forma chiara e facilmente comprensibile.
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