Art. 1
Contenuto dei ruoli
In vigore dal 1 ott 1999
IL MINISTRO DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, recante norme per il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;
Visto l'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall' del citato decreto n. 46 del 1999, il quale prevede che, con decreto del Ministero delle finanze, adottato di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, le procedure della sua formazione, nonché le modalità dell'intervento in tali procedure del consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari (CNC);
Visto l'articolo 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo n. 46 del 1999, il quale prevede che, con decreto del Ministero delle finanze, adottato di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le modalità con cui l'ufficio consegna il ruolo al concessionario del servizio nazionale della riscossione anche avvalendosi del CNC;
Visto l'articolo 22 del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999, in base al quale, tra l'altro, i decreti previsti dagli articoli 12, comma 2, e 24, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono adottati dal Ministero delle finanze anche per le entrate iscritte a ruolo diverse dalle imposte sui redditi;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Visti gli del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;
Ritenuta l'opportunità di emanare un unico decreto per dare esecuzione ai citati articoli 12 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;
Considerata la necessità di disciplinare in via regolamentare, oltre alla formazione e alla consegna del ruolo, anche il contenuto minimo della cartella di pagamento, la cui notificazione, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, vale anche come notificazione del ruolo stesso;
Visto il parere espresso dalla commissione consultiva sulla riscossione nella seduta dell'8 giugno 1999;
Considerato che le osservazioni formulate dalla predetta commissione consultiva non possono trovare integrale accoglimento, in quanto l'accesso diretto del CNC al sistema informativo del Ministero delle finanze non è previsto dalle vigenti disposizioni di legge e, pertanto, non può essere contemplato neppure ai limitati fini della validazione, della fornitura e dell'attribuzione del codice fiscale e del domicilio fiscale del debitore;
Acquisito il parere della conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-14019 del 24 agosto 1999;
Adotta
il seguente regolamento:
.
Contenuto dei ruoli
1. I ruoli sono formati direttamente dall'ente creditore o con l'intervento, ai fini della informatizzazione e con le modalità previste dall', del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari (CNC). Essi, in entrambi i casi, recano un numero identificativo univoco a livello nazionale e sono costituiti ognuno da un prospetto conforme al modello da approvare con decreto dirigenziale, adottato dalle Amministrazioni delle finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e da un elenco contenente l'indicazione dei seguenti dati:
a) l'ente creditore;
b) la specie del ruolo;
c) il codice fiscale e i dati anagrafici dei debitori;
d) il codice di ogni componente del credito, di seguito denominata articolo di ruolo;
e) il codice dell'ambito;
f) l'anno o il periodo di riferimento del credito;
g) l'importo di ogni articolo di ruolo;
h) il totale degli importi iscritti nel ruolo;
i) il numero delle rate in cui il ruolo deve essere riscosso, l'importo di ciascuna di esse e la cadenza delle stesse;
l) la data di consegna al concessionario.
2. Nell'elenco di cui al comma 1 è contenuta, per ciascun debitore, anche l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata effettuata l'iscrizione a ruolo; nel caso in cui l'iscrizione a ruolo consegua ad un atto precedentemente notificato, devono essere indicati gli estremi di tale atto e la relativa data di notifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1999-09-03;321#art-1