Art. 2
Procedura diretta di formazione e consegna del ruolo
In vigore dal 1 ott 1999
1. I ruoli formati direttamente dall'ente creditore sono redatti, firmati e consegnati, mediante trasmissione telematica al CNC, ai competenti concessionari del servizio nazionale della riscossione, di seguito denominati concessionari, in conformità alle specifiche tecniche da approvare con il decreto dirigenziale di cui all', comma 1.
2. Se una o più quote del ruolo sono prive di almeno uno dei dati elencati nell', comma 1, il concessionario lo segnala all'ente creditore per il tramite del CNC e resta autorizzato a non porre tali quote in riscossione finché l'ente creditore non abbia provveduto alle necessarie integrazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto:1999-09-03;321#art-2