Art. 6

Comunicazione dei risultati alla Commissione europea

In vigore dal 26 ott 1999
1. Il Ministero per le politiche agricole entro la fine di ogni anno comunica alla Commissione europea, sulla base di un'apposita relazione redatta dall'Ente nazionale delle sementi elette, l'esito dell'andamento dell'esperimento di cui all', le imprese aderenti ed i risultati dei controlli di verifica effettuati. 2. Il Ministero per le politiche agricole, sulla base dei risultati di cui al comma 1 e dei risultati delle prove comparative comunitarie, può modificare con apposito provvedimento la percentuale delle partite di sementi da sottoporre a campionamento ai fini del controllo di cui all', commi 5 e 6, nonché la percentuale delle partite di sementi da sottoporre al controllo di cui all', comma 6. 3. La variazione delle percentuali delle partite di sementi di cui al comma 2, è comunicata dal Ministero per le politiche agricole alla Commissione europea. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 24 agosto 1999 Il Ministro: De Castro Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1999 Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 263
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