Art. 3
Controlli e autorizzazione dei laboratori
In vigore dal 26 ott 1999
1. I controlli sulle sementi previsti dall'esperimento di cui all', sono eseguiti da laboratori, non rientranti nell'elencazione dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, appartenenti ad un'impresa in possesso della licenza alla produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri, prevista dall' della legge 25 novembre 1971, n. 1096, ed appositamente autorizzati dal Ministero per le politiche agricole, secondo le condizioni indicate nei successivi commi. Tali laboratori eseguono i controlli previsti soltanto sulle partite di sementi prodotte dall'impresa a cui appartengono.
2. I responsabili e gli analisti dei laboratori di cui al comma 1, sono autorizzati con provvedimento del Ministero per le politiche agricole e devono essere in possesso dell'autorizzazione e dei requisiti previsti dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065. Dopo aver partecipato ad un apposito corso di formazione, organizzato secondo modalità e criteri stabiliti dall'Ente nazionale delle sementi elette, devono confermare il possesso dei requisiti superando un esame ufficiale.
3. I locali, le attrezzature, i metodi applicati ed il volume di attività dei laboratori autorizzati, devono soddisfare le condizioni fissate nell'allegato 1 al presente decreto che ne costituisce parte integrante.
4. Le condizioni di cui al comma 3, possono essere successivamente modificate o integrate, con apposito provvedimento, dal Ministero per le politiche agricole.
5. L'attività svolta dai laboratori autorizzati ai sensi del comma 1, è soggetta alla sorveglianza da parte dell'Ente nazionale delle sementi elette.
6. Nell'ambito della sorveglianza di cui al comma 5, l'Ente nazionale delle sementi elette effettua per sondaggio, nella misura pari almeno al 20%, analisi di verifica della qualità della prestazione svolta dai laboratori autorizzati anche attraverso l'esecuzione di prove comparative (ring test).
7. I laboratori autorizzati ai sensi del comma 1, inviano i risultati di tutte le analisi effettuate all'Ente nazionale delle sementi elette che, sulla base dei risultati trasmessi, autorizza o meno la certificazione delle sementi, ai sensi dell'articolo 22 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.
8. L'Ente nazionale delle sementi elette confronta i risultati ottenuti dai campioni di sementi controllati ufficialmente con quelli ottenuti dai campioni della stessa partita controllati sotto sorveglianza ufficiale. Il numero di certificazione indicato sulle etichette ufficiali, deve rendere possibile l'identificazione delle partite di sementi sottoposte a controllo sotto sorveglianza ufficiale.
9. L'Ente nazionale delle sementi elette destina alle prove comparative comunitarie campioni di sementi, controllati in conformità all'esperimento di cui all', secondo una percentuale stabilita dai competenti organi comunitari nei relativi protocolli tecnici.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1999-08-24;347#art-3