Art. 4

Revoca autorizzazione dei laboratori

In vigore dal 26 ott 1999
1. Il Ministero per le politiche agricole, sulla base di una specifica relazione redatta dall'Ente nazionale delle sementi elette sui risultati dei controlli di verifica effettuati, può revocare ai laboratori l'autorizzazione di cui all', comma 1, se si verifica una delle seguenti condizioni: a) analisi effettuate da parte di analisti non in possesso dei requisiti previsti dall', comma 2; b) divergenze statisticamente significative, rilevate attraverso idonee metodologie stabilite dall'Ente nazionale delle sementi elette, nei risultati di analisi relativi a tutta la campagna di riferimento rispetto a quelli ufficiali; c) negligenza nella tenuta dei locali adibiti a laboratorio o negligenza nella taratura delle apparecchiature a disposizione; d) utilizzo di metodologie non conformi a quelle previste dall'articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato alla struttura interessata ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e secondo le modalità previste dall'articolo 8 della medesima legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:1999-08-24;347#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo